Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 70-bis. - Nelle materie riservate alla legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa, può essere prevista con legge organica, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio delle singole materie, restando alla fonte regolamentare la disciplina specifica».